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TUTTA L'IVA ON LINE aggiornata con la piu' recente normativa, prassi e giurisprudenza
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NORME E TRIBUTI - NOVITA'
● Per gli intermediari finanziari lo Spesometro rinviato a ottobre
16.04.2012 (Provv Dir AE del 13 aprile 2012)
Con provvedimento pubblicato in data odierna e' rinviato al 15 ottobre 2012 l'invio della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate con moneta elettronica, relative all'anno 2011
● Le società cooperative per l’esercizio di attività sanitaria sono esenti da IVA
15.04.2012 (RisAe 30_2012)
Il fatto che l’art. 10, c. 1, n. 18), del D.P.R. n. 633_1972 faccia riferimento alle sole strutture associative di tipo consortile non deve essere interpretato come discriminatorio rispetto ad altri schemi associativi autonomi, quali le cooperative.
Non assume rilievo la forma giuridica assunta dalla struttura associativa, bensì l’oggetto sociale della stessa, vale a dire la cooperazione all’attività esente o esclusa da IVA svolta dagli associati.
Tutto cio’ in accordo con l’art. 132, par. 1, lett. f), della Direttiva 2006/112/CE che consente agli Stati membri di esentare "le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza". G.A.
● TIA - tariffa d'igiene ambientale - Ultimo atto: non e' soggetta ad iva
15.04.2012 (Cassazione sentenza 3756/2012)
La Cassazione con sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 ha ribadito la natura di tributo della TIA. Gia’ a luglio 2009 era intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza 238 stabilendo che la TIA «... presenta tutte le caratteristiche del tributo».
Chi ha pagato l'Iva sulla Tia - senza portarla in deduzione - ha diritto al rimborso da parte dell'Ente impositore di quanto pagato negli ultimi 10 anni. Il pagamento di una imposta non dovuta costituisce indebito oggettivo (art. 2033 Cc.) G.A.
● Dichiarazioni (lettere) d'intento - modificato il termine di invio all'Agenzia delle Entrate
12.04.2012 (DL 16/2012, art. 2, c.4 in vigore dal 2 marzo 2012. )
La comunicazione contenente i dati della dichiarazione ricevuta dall'esportatore abituale deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. Precedentemente la comunicazione doveva essere inviata entro il 16 del mese seguente a quello di ricevimento della dichiarazione d'intento.G.A.
● Cessioni di beni soggetti al reverse charge a soggetti non residenti
30.03.2012 (Risoluzione Agenzia Entrate n. 28_2012 del 28 marzo 2012)
Un soggetto residente in Svizzera, non stabilito ma con un rappresentante fiscale in Italia, cede sul territorio nazionale rottami, cascami e avanzi di metalli ad un soggetto residente nella Repubblica Ceca. Il debitore dell’imposta – obbligato all’emissione e/o integrazione della fattura ed all’eventuale versamento - è in ogni caso il cessionario residente nella Rep. Ceca (ove sia soggetto passivo ai fini IVA - ex art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972). Per assolvere i predetti obblighi il cessionario - in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato - dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.
Il soggetto tenuto all’emissione e/o integrazione della fattura ed all’eventuale versamento e’ così identificato:
- indipendentemente dal fatto che il cessionario non abbia né sede né stabile organizzazione in Italia,
- indipendentemente dal fatto che il cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia o sia identificato ai fini IVA in Italia.
Tale criterio trova applicazione anche nelle ipotesi previste dai commi 5, 6 7 dell’art. 74, quindi per:
le cessioni imponibili di oro da investimento, per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi
le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;
le cessioni di fabbricati strumentali
le cessioni di telefono cellulari
le cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
le cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.
Secondo l’Agenzia la regola generale (art. 17, comma 3) deve essere derogata tutte le volte in cui, in forza di disposizioni speciali, il debitore di imposta sia espressamente individuato, anche per le operazioni fra soggetti stabiliti in Italia, nel cessionario o committente.
Secondo la regola generale (art. 17, comma 3) non si applica il reverse cherge nel caso in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato.
● Vendite in contanti a stranieri. Approvato il modello di comunicazione. Chi vuole essere autorizzato ad effettuare vendite in contanti a stranieri deve chiedere preventivamente l'autorizzazione con il modello in oggetto.
26.03.2012 (Provv Dir Agenzia Entrate del 23 marzo 2012)
Chi ha effettuato vendite in contanti dal 2 marzo deve inviarlo all'Agenzia delle Entrate telematicamente entro il 10 aprile pv, indicando come data del modello la data del primo incasso da autorizzare.
Chi non ha effettuato ancora vendite in contanti, dovra' inviarlo antecedentemente alla prima vendita. Non e' chiaro se tale comunicazione vada ripetuta annualmente. Ma soprattutto non si comprende quale possa essere l'utilita' di tale comunicazione.
● La responsabilita' per una fattura errata e' solo di chi la emette, anche se l'errore e' indotto dalle informazioni ricevute dal committente. Tuttavia le modifiche alla legge Iva appena entrate in vigore permettono di rivalersi sul committente / cessionario per la maggior iva accertata
26.03.2012 (Cassazione sent. n. 3291 del 09.02.2012)
Una impresa edile esegue per il committente le sole opere in cemento armato per la costruzione di una villa. In base alle informazioni fornite dal committente applica l'aliquota ridotta al 4%. L'Agenzia a seguito di accertamento contesta l'applicazione dell'aliquota agevolata in quanto la costruzione finita rientra tra le abitazioni "di lusso", per superamento dei previsti limiti di superficie. Secondo la Cassazione chi emette la fattura e' l'unico responsabile verso il Fisco anche se l'errore e' stato provocato da errate dichiarazioni del committente, ed anche se - come nel caso in questione - dal manufatto in cemento non poteva dedursi con certezza la superficie dell'immobile finito.
Tuttavia - lo ricorda la stessa Cassazione - il problema ha una soluzione: il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 93, ammette - per la prima volta - la possibilita' di rivalersi nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi della maggiore imposta derivante da avvisi di accertamento o rettifica, a condizione che sia stato pero' effettuato il pagamento della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.
● Compensazione IVA – Obbligatoria la dichiarazione IVA per compensazioni superiori a 5.000 Euro. Pubblicato il Provvedimento
18.03.2012 (Provv Dir Agenzia Entrate del 16 marzo 2012 - art.8, commi 18 e 19, del Dl n. 16/2012)
Dal 1° aprile 2012 diventa obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA per compensare crediti iva superiori a 5.000 Euro. La compensazione e' possibile dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate precedentemente al 1° aprile 2012. Dalla stessa data diventa obbligatorio avvalersi di Fisconline o Entratel per compensazioni superiori a 5.000 euro. G.A.
● Vendite in contante a stranieri superiori a 999,99 euro
16.03.2012 (Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012)
L'agenzia ha precisato che i soggetti a cui e' riservata l'agevolazione (dettaglianti, alberghi, ristoranti, agenzie viaggio, etc) possono ricevere pagamenti in contanti da parte di stranieri per importi superiori a 999,99 euro anche se non e' ancora disponibile il modello per la comunicazione prevista dalla legge. Dal momenti in cui sara' disponibile il modello, gli operatori dovranno entro 15 giorni inviare la comunicazione relativamente alle vendite gia' effettuate.
Ricordiamo in sintesi la disposizione. L'agevolazione in questione riguarda:
● chi esercita il commercio al dettaglio, gli alberghi, i ristoranti e le agenzie viaggio.
● le cessioni e prestazioni effettuate a clienti che:
- non siano cittadini italiani ne comunitari ne cittadini dell’Islanda, Liechtenstein o Norvegia;
- non siano residenti in Italia
In tal caso l'operatore italiano dovra':
● acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto;
● farsi rilasciare una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000) in cui lo straniero attesti che non é cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che e' residente fuori del territorio dello Stato;
● versare, entro il primo giorno feriale, successivo all’operazione, il contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o prestatore e contestualmente consegnare alla banca la fotocopia del passaporto del cliente e copia della fattura, della ricevuta o dello scontrino emesso;
● inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione preventiva. Oggi manca il modello per questa comunicazione. Il modello sara' definito da un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
● Nuove regole per le opzioni – un passo avanti e tre indietro ?
15.03.2012 (Dl 2 marzo 2012, n. 16 . GU n. 52 del 2 marzo 2012)
Secondo le nuove disposizioni l’opzione per un determinato regime fiscale o contabile deve essere obbligatoriamente comunicata:
- entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione utile;
- prima che la violazione non sia stata constatata o sia iniziata una verifica;
Pertanto il comportamento concludente non puo’ piu’ supplire all’omissione della comunicazione dell’opzione. Se sara’ confermata questa lettura della norma – che entra “a gamba tesa” sulla precedente normativa (Dpr 442/1997) – una dimenticanza formale, che per sua natura raramente viene rilevata dallo stesso contribuente in tempo utile, avra’ effetti devastanti. Ben poco appare in contrappeso il beneficio stabilito dalla nuova legge in esame per i casi di IVA di gruppo, per cui la preventiva opzione non e' piu' considerata condizione essenziale ma si applica la regola generale. G.A.
● Le sovvenzioni esenti non limitano la detrazione
07.03.2012 (Corte di Giustizia UE, Sentenza nella causa C-25/11 del 16 febbraio 2012)
Le sovvenzioni pubbliche ricevute, esenti da IVA, non limitano, per effetto del prorata, il diritto al recupero integrale dell’Iva sugli acquisti.
La Corte gia’ si era espressa in tal senso (C-74/08 del 23 aprile 2009)
G.A.
● Spese di sponsorizzazione - il pensiero della Cassazione
07.03.2012 (Cassazione ordinanza n. 3433 del 7 febbraio 2012)
La Cassazione ha confermato - come gia' sostenuto da precedenti sentenze - che le sponsorizzazioni sportive (ai fini delle imposte dirette) sono equiparate alle spese di rappresentanza. Ma nell'ordinanza del 7 febbraio ha anche affermato che per un'impresa che produce macchine per imballaggi deve essere provata una “ ...aspettativa di ritorno commerciale.." che possa essere "...ragionevolmente riconducibile all’attività di un pilota professionista e all’apposizione sulla vettura da corsa della scritta." e che deve essere spiegato quale puo' essere "...la concreta finalita' d’incremento commerciale." Inoltre e' detto che "nulla rileva la risoluzione ministeriale del 1992, invocata dalla controricorrente in memoria, trattandosi di atti interni alla P.A. ..." .
L'iva sulle sponsorizzazioni e' pertanto indetraibile atteso che non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito (art. 108 del TUIR).
Secondo la richiamata risoluzione (RisMin 9_204_1992) - invece - rientrano nelle spese di pubblicità e propaganda quelle di sponsorizzazione, e quindi l'iva e' deducibile, sempreche': ● i corrispettivi siano erogati per la promozione dell’immagine o dei prodotti dell’erogante ● il beneficiario metta in atto una specifica attivita' quale controprestazione.
G.A.
● Interessante sentenza della Corte di giustizia UE sull'acquisto di beni strumentali tramite leasing
06.03.2012 (Causa C-118_11 del 16 febbraio 2012)
La sentenza affronta diversi argomenti di grande interesse. In particolare:
1 - Il leasing di un autoveicolo puo' essere equiparato all’acquisto di un bene di investimento, se il contratto rispetta determinati requisiti. In particolare deve essere caratterizzato dal trasferimento al locatario della maggior parte dei rischi e benefici inerenti alla proprietà legale (Dir.2006/112, art. 14, comma 2, lettera b). Inoltre, l’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA, considera una cessione di beni la consegna materiale di un bene in forza di un contratto che prevede la locazione di tale bene per un determinato periodo, accompagnata dalla clausola secondo cui la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all’atto del pagamento dell’ultima rata.
2. Diritto alla detrazione. Un soggetto passivo può detrarre l’IVA su beni o servizi acquistati nei limiti in cui questi ultimi siano inerenti la sua attività economica (Dir, articolo 168, lettera a). Il criterio dell'inerenza si differenzia a seconda che si tratti dell’acquisto di un servizio o di un bene di investimento. Nel caso di un autoveicolo detenuto in forza di un contratto di leasing e destinato integralmente al patrimonio dell'impresa, la detrazione dell’IVA è integrale ed immediata e qualsiasi uso del suddetto bene per fini privati del soggetto passivo o dei suoi dipendenti o per fini estranei alla sua impresa è equiparato ad una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso.
La questione se il soggetto passivo abbia acquistato il bene ai fini della sua attività economica è una questione di fatto da valutarsi in base a tutti i dati dell'operazione, tra i quali la natura del bene e il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e il suo uso ai fini delle attività economiche del soggetto passivo (sentenza Bakcsi, C-415/98).
La sentenza giunge a seguito di una questione posta dalla Bulgaria in merito alla detrazione dell'iva sul leasing di un automezzo utilizzato per lo spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro dell'amministratore della societa'.
In merito a quest'ultimo aspetto, la sentenza ricorda che il trasporto gratuito dei dipendenti effettuato dal datore di lavoro tra il loro domicilio e il luogo di lavoro, mediante un autoveicolo dell'impresa, soddisfa, in linea di principio, bisogni privati dei dipendenti e risponde pertanto a finalità estranee all'impresa. Tuttavia in presenza di particolari circostanze, come la difficoltà di fare ricorso ad altri idonei mezzi di trasporto e i cambiamenti di luogo di lavoro, tale prestazione non è effettuata per fini estranei all'impresa (Causa C- 258/95)
Uno degli effetti di questa sentenza sull'iva nazionale e' che dovrebbe essere rivisto il divieto di rimborso iva stabilita dalla RisMin 392_2007 nel caso di acquisti di beni strumentali tramite leasing.
Un'altro e' relativo all'obbligo di emettere fattura in caso di autoveicoli dati in uso personale ai dipendenti.
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