La territorialita' delle prestazioni di trasporto di beni

Regola generale

 

Il trasporto dei beni rientra nella disposizione (art. 7-ter) che regola in generale le prestazioni di servizi, senza piu' distinzioni tra trasporto comunitario ed extracomunitario, salvo il caso di committente privato (non soggetto passivo) regolato dall'art. 7-sexties. Per cui:

• se il committente e' soggetto iva le prestazioni di servizi sono soggette ad iva nel Paese del committente (o del consumo)

• se il committente non e' soggetto iva si considerano effettuate in Italia (art. 7sexies):

• le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio italiano;

• le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio italiano;

Se il trasporto e' una spesa accessoria ad un'altra operazione, non segue il regime iva qui esposto ma segue il regime iva di tale altra operazione. Il trasporto di beni in esportazione segue le regole per le cessioni di beni perche' accessorio alla cessione.

Fornitori non residenti - Adempimenti a carico del committente nazionale

Il committente nazionale soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell’imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia con emissione di autofattura o integrazione della fattura comunitaria ricevuta.

Se il committente nazionale non e' un soggetto passivo il fornitore estero dovra' provvedere ad adempiere agli obblighi iva o identificandosi o nominando in rappresentante fiscale in Italia

Si rinvia a quanto indicato per le prestazione di servizi generici.

Intrastat

Poiche' le prestazioni trasporto sono regolate dall'art. 7ter devono essere incluse negli elenchi intrastat dei servizi.

 

Prestatore del servizio

Committente

Iva

Note

TRASPORTI INTRACOMUNITARI  

Impresa che effettua il trasporto: italiana

Committente italiano soggetto passivo

Iva 20%

(1)

non imponibile (7)

Committente comunitario soggetto passivo

Fuori campo

(2)

Committente extracomunitario soggetto passivo

Fuori campo

Committente privato (italiano, comunitario o extracomunitario)

Partenza dall'Italia: Iva 20%

(3)

Partenza da stato diverso dall'Italia: fuori campo (8)

Impresa che effettua il trasporto: comunitaria o Extracomunitaria

Committente italiano soggetto passivo

Iva 20% - autofattura

(4)

Non imponibile (7)

Committente comunitario soggetto passivo

Fuori campo

 


Committente extracomunitario soggetto passivo

Fuori campo

 


Committente privato (italiano, comunitario o extracomunitario)

Partenza dall'Italia: Iva 20%

(3)

(6)

Partenza da stato diverso dall'Italia: fuori campo
TRASPORTI EXTRAUE  

Impresa che effettua il trasporto: italiana

 

Committente italiano soggetto passivo

Iva 20% (1)
Non imponibile (7)

Committente comunitario soggetto passivo

Fuori campo

 

Committente extracomunitario soggetto passivo

Fuori campo

Committente privato (italiano, comunitario o extracomunitario)

In proporzione al percorso in Italia: Iva 20% (8)

Non imponile art. 9 se relativo a beni in esportazione etc. (7)

(5)

Impresa che effettua il trasporto: comunitaria o Extracomunitaria

Committente italiano soggetto passivo

Iva 20% - autofattura

(4)

Non imponibile (7)

Committente comunitario soggetto passivo

Fuori campo

 


Committente extracomunitario soggetto passivo

Fuori campo

 


Committente privato (italiano, comunitario o extracomunitario)

In proporzione al percorso in Italia: Iva 20%

Non imponile art. 9 se relativo a beni in esportazione etc. (7)

(5)

(6)

 

Come si vede per i committenti non soggetti passivi (inclusi i privati), il trattamento fiscale e' lo stesso per i trasporti comunitari ed extracomunitari.

 

Prestazioni accessorie ai trasporti: carico, scarico, movimentazione e simili.

Seguono la regola generale per le prestazioni di servizi, della committenza, per cui sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente. (art. 7-ter). Se i committenti sono privati (non soggetti passivi) (art. 7-sexties), le prestazioni sono territorialmente rilevanti nel Paese in cui sono eseguite

Le prestazioni degli spedizionieri sono considerate prestazioni generiche, e non accessorie ai trasporti. (RisMin 19_2002)

Prestatore del servizio

Committente

Iva

Note

 

PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI INTRACOMUNITARI  

Impresa che effettua il trasporto: italiana

Committente italiano soggetto passivo

Iva 20% (1)
Non imponibile (7)

Committente comunitario soggetto passivo

Fuori campo

 

Committente extracomunitario soggetto passivo

Fuori campo

 

Committente privato (italiano, comunitario o extracomunitario)

Eseguite in Italia: Iva 20%

(6)
Eseguite fuori Italia: fuori campo (8)  

Comunitario o Extracomunitario

Committente italiano soggetto passivo

Iva 20% - autofattura

(4)

Non imponibile (7)

Committente comunitario soggetto passivo

Fuori campo

 


Committente extracomunitario soggetto passivo

Fuori campo

 


Committente privato (italiano, comunitario o extracomunitario)

Eseguite in Italia: Iva 20%

(6)

Eseguite fuori Italia: fuori campo  
PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI EXTRAUE  

Impresa che effettua la prestazione: italiana

 

Committente italiano soggetto passivo

Iva 20% (1)
Non imponibile (7)

Committente comunitario soggetto passivo

Fuori campo

 

Committente extracomunitario soggetto passivo

Fuori campo

 

Committente privato (italiano, comunitario o extracomunitario)

Eseguite in Italia: Iva 20%

Non imponile art. 9 se relativo a beni in esportazione etc. (7)

(6)

Eseguite fuori Italia: fuori campo (8)

 

 

Impresa che effettua la prestazione: comunitaria o Extracomunitaria

 

Committente italiano soggetto passivo

Iva 20% - autofattura

(1)

Non imponibile (7)

Committente comunitario soggetto passivo

Fuori campo

 


Committente extracomunitario soggetto passivo

Fuori campo

 


Committente privato (italiano, comunitario o extracomunitario)

Eseguite in Italia: Iva 20%

Non imponile art. 9 se relativo a beni in esportazione etc. (7)

(6)

Eseguite fuori Italia: fuori campo  

(1) E' la regola generale, art. 7_ter: le prestazioni sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente. E' irrilevante il territorio in cui si svolge il trasporto. L'impresa italiana che effettua per un cliente italiano un trasporto tra due citta' indiane, deve emettere fattura con iva 20%. Se il trasporto e' effettuato da una trasportatore indiano, l'impresa italiana committente deve emettere autofattura. con iva 20%.

(2) Il prestatore italiano esegue una prestazione territorialmente non rilevante in Italia e quindi fuori campo. E' fuori campo anche se il trasporto si svolge tutto in Italia. Tuttavia deve emettere fattura senza Iva con la descrizione "Fuori campo applicazione Iva" (Circolare 58_2009, punto 3.).

(3) E' soggetto ad Iva il trasporto che inizia dall'Italia (art. 7-sexties, comma 1, lettera c). Tutto il trasporto e' soggetto ad IVA al 20%, anche il tratto estero.

(4) Emette autofattura, con il sistema del reverse charge. Se l'impresa che effettua il trasporto e' comunitaria, l'autofattura va inclusa nei modelli INTRA.

(5) Trasporti internazionali (non intracomunitari): se i trasporto e' parte in Italia e parte fuori, l'iva va applicata in proporzione alla distanza percorsa in Italia. (Art. 7-sexties, comma 1, lettera b)

(6) L'impresa estera che effettua le prestazioni in Italia per un privato deve identificarsi in Italia o nominarvi un rappresentante fiscale, al fine di emettere fattura con iva e versare l'iva all'erario (art. 17, comma 3).

(7) La tratta italiana e' non imponibile se i beni sono oggetto di esportazione, transito, importazione temporanea (art. 9, comma 1, n.2) (CircMin 12_2010, punto 3.3.). Se l'importazione e' definitiva, il trasporto e' non imponibile limitatamente al trasporto assoggettato ad iva in dogana.

(8) Se il committente e' un privato ed il trasporto inizia da altro Paese UE, ad esempio dalla Francia, l'operatore italiano dovra' identificarsi in detto Paese per fatturare e versare l'iva in detto Paese. Se il trasporto parte dalla Francia ed e' diretto in Russia, e' un trasporto extracomunitario, e sara' soggetto ad iva in Francia in proporzione alla tratta in territorio francese.

La ditta italiana o Europea che per un privato effettua un trasloco di mobili da Milano a Parigi deve emettere fattura con iva per tutto il trasporto, perche': a) il committente e' privato, b) il trasporto e' intracomunitario, c) parte dall'Italia. Se la ditta di trasporti e' Francese deve identificarsi in Italia, ed ivi emettere fattura con iva e versare l'Iva.

Tratte nazionali e subvettori

 

Un vettore italiano ALFA deve effettuare per un cliente francese un trasporto con partenza dall’Italia e arrivo in Francia. Per effettuare il trasporto si avvale di un sub- vettore italiano BETA:

- Per ALFA il committente e' francese, quindi. il servizio di trasporto di beni risulta territorialmente rilevante in Francia per cui ALFA primo vettore italiano fattura al committente francese, soggetto passivo di imposta, senza applicazione dell' IVA ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

- Per BETA il committente e' italiano, e quindi il servizio di trasporto di beni risulta territorialmente rilevante in Italia per cui BETA, sub-vettore italiano, emetterà una fattura con IVA al vettore italiano ALFA suo committente. La fattura emessa da BETA tale prestazione non sarà oggetto di riepilogo negli elenchi Intrastat. (CircMin 36_2010, punto 17)

Pr

Prestazioni di trasporto accessorie a prestazione principale

Le prestazioni di trasporto possono essere accessorie ad una operazione principale, come ad esempio nella cessione di beni. In tal caso le prestazioni di trasporto seguono il regime della operazione principale. Cosi' il trasporto in una cessione all'esportazione di beni sara' non imponibile come la cessione.

Ad esempio:

- una societa' ALFA italiana vende beni ad un Cliente residente in altro paese UE, in Francia.

- il trasporto e' a carico del Cliente francese ma e' curato dal fornitore italiano ALFA, che si avvale di un terzo operatore BETA, che effettua il trasporto.

- BETA fattura il trasporto ad ALFA e ALFA a sua volta lo riaddebita al cliente francese, inserendo nella fattura di cessione del bene anche il costo del trasporto con voce distinta.

In tal caso il trasporto costituisce una voce accessoria alla cessione del bene, per cui il valore dalla cessione e' pari al prezzo del bene oltre il prezzo del trasporto. Non siamo in presenza di due operazioni: la cessione del bene ed il servizio di trasporto, ma di una unica operazione costituita appunto dalla cessione e pertanto deve essere presentato solo il modello Intrastat per la cessione.

Anche se il trasporto e' fatturato separatamente, non perde la natura di spesa accessoria. Ad esempio se la fattura del trasportatore BETA arriva ad ALFA dopo che questa ha gia' emesso la fattura per il prezzo netto del bene, ALFA emettera' una seconda fattura con il solo costo del trasporto, applicando l'iva come e' stata applicata nella fattura di cessione del bene.

Trasporti non imponibili

Le prestazioni di trasporto richieste da un'impresa italiana (committente) sono soggette ad iva in Italia ma non imponibili ex art. 9, comma 1, n. 2 se relative a:

- beni in esportazione,

- in temporanea importazione o in transito,

- se in importazione definitiva, limitatamente al trasporto assoggettato ad iva in dogana, ai sensi dell'art. 69 DPR 633_72,

Beni in importazione - L'iva viene pagata in dogana sulla base del valore doganale della merce, aumentato dei diritti doganali di confine e delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione indicato sul documento di trasporto che accompagna le merci. Pertanto la prestazione di trasporto e' non imponibile ex art. 9, comma 1, n. 2. limitatamente al trasporto sino al luogo di destinazione comunicato in dogana.

Se il trasporto prosegue per una ulteriore tratta, l'impresa italiana - committente - deve emettere autofattura (o integrare la fattura ricevuta dal trasportatore comunitario non residente ) con iva al 20%, per tale ulteriore tratta.

Beni in esportazione - temporanea importazione - in transito - Le prestazioni di trasporto richieste da un'impresa italiana (committente) sono non imponibile ex art. 9, comma 1, n. 2 se relative a beni in esportazione - temporanea importazione o in transito.

Precisazioni

Ai fini di una corretta interpretazione della norma, e' stato precisato che (art. 7, comma 1, lettera f):

«Trasporto intracomunitario di beni» e' il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi.

«Luogo di partenza» è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporlo dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni,

«Luogo di arrivo» è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente;

 

CASI

Trasporto beni nella UE

Committente italiano

La ditta italiana di trasporti ALFA su incarico di un impresa italiana BETA trasporta beni importati dagli USA:

da Parigi a Berlino

Poiche' il trasporto e' stato richiesto dall'azienda italiana (committente) la prestazione e' soggetta ad iva in Italia con aliquota ordinaria del 20%. Non ha alcuna importanza se il tragitto si svolge interamente fuori dal territorio italiano. Il trasportatore italiano ALFA deve emettere fattura a BETA con iva al 20%.

La ditta tedesca di trasporti ALFA su incarico di un privato italiano trasporta beni:

da Milano a Norimberga.

Poiche' il trasporto intracomunitario parte dall'Italia la prestazione e' soggetta ad iva in Italia. La ditta tedesca ALFA identificarsi in Italia o nominare un rappresentante fiscale per emettere fattura con iva al 20% e versare l'IVA.

La ditta tedesca di trasporti ALFA su incarico di un impresa italiana BETA trasporta beni importati dagli USA:

da Parigi a Berlino

Poiche' il trasporto e' stato richiesto dall'azienda italiana (committente) la prestazione e' soggetta ad iva in Italia con aliquota ordinaria del 20%. Non ha alcuna importanza se il tragitto si svolge interamente fuori dal territorio italiano. La ditta italiana ALFA deve applicare il reverse charge ed emettere autofattura con iva al 20%. (E' possibile integrare la fattura del fornitore estero, ma rispettando i tempi). Per il trasportatore tedesco e' un'operazione fuori campo iva.

Importazione - La ditta tedesca di trasporti ALFA su incarico di un impresa italiana BETA trasporta beni importati dagli USA da Parigi a Milano

Poiche' il trasporto e' stato richiesto dall'azienda italiana (committente) la prestazione e' soggetta ad iva in Italia con aliquota ordinaria del 20%. In dogana e' stata pagata l'iva sul trasporto franco destino con aliquota ordinaria del 20%. La ditta italiana ALFA che ha acquistato il trasporto deve emettere autofattura non imponibile ex art. 9 comma 1, punto 2, essendo l'intero trasporto gia' assoggettato ad iva in dogana. (E' possibile integrare la fattura del fornitore estero, ma rispettando i tempi). Per il trasportatore tedesco e' un'operazione fuori campo iva.

Esportazione - La ditta italiana di trasporti ALFA su incarico di un impresa Italiana trasporta beni da Torino a Lione.

Il trasporto e' stato richiesto dall'azienda italiana (committente) e quindi tutto il trasporto e' soggetto ad iva in Italia. Ma trattandosi di esportazione, tutto il trasporto (tratta italiana ed estera) e' non imponibile in base all'art. 9, comma 1, punto 2.

 

Committente non italiano

La ditta italiana di trasporti ALFA su incarico di un impresa francese trasporta beni:

da Torino a Lione.

Poiche' il trasporto e' stato richiesto dall'azienda francese (committente) la prestazione e' soggetta ad iva in Francia ed e' fuori campo iva in Italia. Il trasportatore italiano ALFA deve emettere fattura al cliente francese senza applicazione dell'iva, con la descrizione "fuori campo applicazione iva art. 7". Non ha alcuna importanza quanta parte del tragitto si svolga nel territorio italiano. Vedi esempio di fattura

La ditta italiana di trasporti ALFA su incarico di un impresa francese trasporta beni:

da Torino a Milano.

Poiche' il trasporto intracomunitario e' stato richiesto dall'azienda francese (committente) la prestazione e' soggetta ad iva in Francia ed e' fuori campo iva in Italia. Non ha alcuna importanza se il tragitto si svolge tutto in Italia. La ditta di trasporti italiana ALFA deve emettere fattura al cliente francese senza applicazione dell'iva, con la descrizione "fuori campo applicazione iva art. 7".

La ditta italiana di trasporti ALFA su incarico di un privato francese trasporta beni:

da Torino a Milano.

Poiche' il trasporto intracomunitario parte dall'Italia la prestazione e' soggetta ad iva in Italia con aliquota ordinaria del 20%. La ditta italiana di trasporti ALFA deve emettere fattura con iva al 20%.

La ditta italiana di trasporti ALFA su incarico di un privato francese trasporta beni:

da Lione a Milano.

Poiche' il trasporto intracomunitario parte dalla Francia la prestazione non e' soggetta ad iva in Italia, ma in Francia. Non ha alcuna importanza quanta parte del tragitto si svolga fuori dal territorio italiano. Il trasportatore Alfa italiano deve identificarsi in Francia o nominarvi un rappresentante fiscale, al fine di emettere fattura con iva francese e versare l'iva all'erario francese.

 

Trasporti di beni internazionali

Beta italiana invia i beni in USA dalla Francia, tramite un trasportatore tedesco.

Il trasporto internazionale e' soggetto ad iva perche' il committente e' un'impresa italiana. Pertanto la prestazione e' soggetta ad IVA. Il trasportatore tedesco emette fattura fuori campo iva. Beta italiana, emette autofattura per il trasporto applicando l'IVA con il reverse charge. Essendo un'esportazione la fattura sara' non imponibile per l'intero trasporto.

Beta italiana invia i beni in USA dalla Svizzera, tramite un trasportatore tedesco.

Il trasporto internazionale e' soggetto ad iva perche' il committente e' un'impresa italiana. Pertanto la prestazione e' soggetta ad IVA. La committente Beta italiana emette autofattura per il trasporto applicando l'IVA al 20% con il reverse charge. Non si tratta di esportazione essendo i beni gia' fuori del territorio doganale della UE. Il trasportatore tedesco emette fattura fuori campo iva.

Il trasportatore italiano GAMMA trasporta da Venezia a Milano dei beni nazionali per conto di DELTA svizzera:

Il trasporto internazionale non e' soggetto ad iva perche' il committente e' un'impresa svizzera. Il trasporto effettuato da GAMMA e' fuori campo IVA. Il trasportatore italiano Gamma emette fattura fuori campo iva.

La ditta italiana di trasporti ALFA su incarico di un privato USA trasporta beni da Parigi a New York.

Poiche' il trasporto internazionale non si svolge sul territorio italiano non è soggetta ad iva in Italia. Alfa italiana deve verificare le diposizioni francesi per sapere se deve identificarsi in Francia o nominarvi un rappresentante fiscale, al fine di emettere fattura con iva francese e versare l'iva all'erario francese.

 

Prestazioni accessorie ai trasporti: carico, scarico, movimentazione e simili (art 9, c. 1, n. 5).

BETA italiana presta a impresa italiana ALFA servizi di carico per beni in esportazione, eseguiti interamente in Italia

Le prestazioni sono soggette ad iva perche' il committente e' un'impresa italiana. BETA italiana emette fattura non imponibile ex art. 9, in quanto beni in esportazione.

BETA italiana presta a impresa francese ALFA servizi di carico per beni in esportazione, eseguiti interamente in Italia

Le prestazioni non sono soggette ad iva perche' il committente ALFA e' un'impresa estera. BETA italiana emette fattura non soggetta ex art. 7.

BETA italiana acquista da impresa estera ALFA servizi di carico per beni eseguiti interamente in all'estero

Le prestazioni sono soggette ad iva perche' il committente e' un'impresa italiana. L'impresa estera ALFA emette fattura non soggetta ad iva. L'impresa BETA italiana emette autofattura soggetta ad iva al 20%. (oppure non imponibile ex art. 9, in quanto beni in esportazione etc.)

rev 18_03_2011