QUESITO:
Noi siamo un'azienda con partita
IVA inglese e vendiamo a soggetti italiani, fino ad ora quando un cliente
effettuava un acquisto verificavamo nel VIES che fosse un operatore IVA
esistente.
Da oggi la partita IVA di nuovi
clienti (che presumibilmente non hanno mai effettuato prima acquisti
all'estero)viene definita CODICE IVA NON ATTRIBUITO, ho contattato l'Agenzia
delle Entrate che mi ha informata delle nuove disposizioni in merito
all'autorizzazione acquisti all'estero.
Quale è quindi l'iter da
seguire? Invitare i clienti a inviare la richiesta di autorizzazione all'Agenzia
delle Entrate e nel frattemo farli acquistare pagando l'IVA?
L'IVA che ci pagano potranno poi
scaricarla?
Infine, ho letto alcune
indicazioni per aziende inglesi. Riporto "Non serve l'autorizzazione per
operare con operatori esteri comunitari in franchigia iva nel loro Paese. Ad
esempio in Gran Bretagna la partita iva non e' obbligatoria sino a 60 mila
sterline. Chi opera con un operatore in franchigia in Gran Bretagna non mette in
atto operazioni intracomunitarie e deve comportarsi come se l'operatore inglese
fosse un privato" cosa significa questo, a che tipo di aziende si applica?
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LA RISPOSTA
Nella situazione presentata, è oggi possibile percorrere tre strade:
·
La prima è quella
di vendere solo dopo che il vostro cliente italiano ha ottenuto
l’autorizzazione ad operare con l’estero.
·
La seconda è
quella di considerare il cliente italiano, che non è in possesso
dell’autorizzazione, come un privato. Questo comporta che Voi emettiate
fattura con l’Iva inglese. Questa soluzione non presenta rischi per Voi ma ha
conseguenze negative per il cliente italiano che non potrà ne detrarre ne
chiedere a rimborso l'iva pagata e - per quanto assurdo - c'e' il rischio che
debba pagare l'Iva anche all'Italia.
·
La terza prevede
un intermediario.
La norma subira' probabilmente dei ritocchi, ma comunque venga
modificata, e' chiaro che da ora in poi ci saranno soggetti non autorizzati a
effettuare liberamente acquisiti da altri Paesi Ue. E' la stessa Comunità
Europea a sollecitare gli Stati membri a porre in essere misure di controllo e
repressione dell'evasione IVA negli scambi intracomunitari.
Differenza con i soggetti in franchigia in UK
Il soggetto italiano privo di autorizzazione e' comunque un soggetto con partiva iva. Per questa ragione si ritiene - ma non siamo d'accordo - che nel caso effettui acquisti senza autorizzazione sarà comunque soggetto ad iva anche in Italia (per via della inderogabilità’ delle norme comunitarie).
Anche i soggetti che hanno optato per il “regime dei minimi” sono soggetti iva, e si ritiene che debbano essere autorizzati per gli acquisti intracomunitari (sul punto l’Agenzia delle Entrate non si e’ pronunciata).
Diversa e' la situazione del contribuente in franchigia in Gran
Bretagna. I contribuenti in franchigia in UK non sono soggetti iva. Essendo
considerati soggetti privati (ai fini iva) devono pagare l'iva al fornitore,
anche se di un'altro Paese UE. Quindi l'impresa italiana che vende ad un
soggetto UK in franchigia deve emettere fattura con l'iva italiana.
La terza soluzione
Considerato che, come sopra anticipato, e’ nata la nuova figura di cliente non autorizzato all’acquisto intracomunitario, riteniamo opportuno valutare la convenienza di strutturarsi con una figura intermedia.
La
soluzione ottimale e’ la nomina di un rappresentante fiscale in Italia
della Vostra azienda, che richiederà
l’autorizzazione per effettuare operazioni intra UE. Il
passaggio dalla Vostra azienda in UK al Vostro rappresentante fiscale in Italia
e' assimilato ad una cessione intracomunitaria senza iva (da verificare
sul punto la normativa inglese). Non costituisce una vera e propria cessione, in
quanto i beni rimangono di Vostra proprietà, poiché il rappresentante fiscale
non e' un soggetto giuridico da Voi distinto, ma solo un strumento per adempiere
agli obblighi iva in Italia.
Quando successivamente il vostro rappresentante fiscale italiano effettuerà
la vera cessione comportante il passaggio di proprietà dei beni ai Vostri
clienti, la cessione sarà interna all’Italia e non intracomunitaria, ed il
rappresentante fiscale emetterà fattura in Italia. I beni possono transitare
direttamente da Voi al cliente finale, e gli adempimenti amministrativi saranno
minimi.
Purtroppo anche qui Vi sono delle incertezze. A seguito di recenti modifiche legislative - il rappresentante fiscale in Italia fattura ai clienti italiani (pur essendo una cessione interna ai fini iva) senza iva che e' invece applicata dal cliente italiano con il reverse charge. Sistema - quello del reverse charge - che e' in parte causa dell'evasione iva nelle operazioni intracomunitarie. L'Agenzia delle Entrate italiana potrebbe considerarla ugualmente soggetta ad autorizzazione.
In alternativa – per avere da subito la certezza della regolarità fiscale
- si dovrebbe aprire in Italia una stabile organizzazione, che e' interamente
equiparata ad un soggetto iva italiano e quindi dovra’ farsi autorizzare.
Oppure utilizzare come figura intermedia un soggetto terzo gia’
autorizzato, unica soluzione immediatamente operativa e certamente corretta
sotto il profilo fiscale. Ma gli oneri amministrativi aumentano.
Ultima
ipotesi, formulata solo a titolo di completezza, e’ quella di trasformare
l’operazione in modo tale che il cliente italiano non metta in atto un
acquisto intracomunitario ma una importazione da paese extraUE, dove l’iva
e’ pagata in dogana facendo venire meno il motivo dell’autorizzazione.