Acquisto di beni e servizi da soggetti non residenti - Autofattura

 (art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72 - Dir 2006/112/CE, art 196)

 

In sintesi

L'operatore italiano, soggetto iva, che acquista beni o servizi da un operatore (non da un privato) non residente in Italia, deve di regola emettere autofattura se l'operazione avviene in Italia. Occorre quindi stabilire dove la cessione o prestazione si considera effettuata ai fini iva.

 

Dall'obbligo di emettere autofattura sono esclusi gli acquisti intracomunitari di beni e gli acquisti di servizi generici da operatori UE, per i quali deve essere integrata la fattura ricevuta.

 

 

Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizio effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente, nè abbiano nominato un rappresentante fiscale, spetta ai cessionari o committenti - residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti e professioni - adempiere gli obblighi relativi. I clienti nazionali diventano debitori d'imposta invece dei cedenti esteri (reverse charge). Pertanto e' il soggetto nazionale che e' tenuto ad emettere fattura, anche chiamata autofattura.

Non deve emettere autofattura chi effettua acquisti intracomunitari di beni, ma deve integrare la fattura ricevuta (art. 46, DL 331/1993). Tale obbligo e' stato esteso per gli acquisti di servizi generici da operatori Comunitari (art. 17, in vigore dal 17 marzo 2011). Sono acquisti generici quelli non identificati dagli art. 7-quater e 7- quinquies (Vedi "Servizi con l'estero - La fatturazione delle prestazioni di servizi generici")

Non tutti gli acquisti o prestazioni determinano l'obbligo di emissione dell'autofattura. Se il cedente o prestatore estero non e' soggetto passivo d'imposta nel suo Paese, ma agisce come privato, l'operatore nazionale, cliente, non deve assoggettare ad iva l'operazione perche' priva del presupposto soggettivo, e quindi fuori il campo di applicazione dell'imposta.

L'obbligo di emissione dell'autofattura non e' condizionato dal regime iva dell'operatore nazionale, per cui e' tenuto all'emissione anche chi non ha diritto alla detrazione.

Soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia - Il cessionario o committente nazionale deve emettere autofattura anche se il cedente o prestatore non residente si e' identificato direttamente o ha nominato un rappresentante fiscale in Italia. Il cedente / prestatore non residente identificato in Italia non e' tenuto ad emettere fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano. (CircAE 37_2011) Potrà emettere un documento senza rilevanza IVA per esigenze amministrative o, ad esempio, per documentare la movimentazione del bene.

Stabile organizzazione - E' del tutto equiparata ai fini ad un soggetto iva nazionale. Non scatta l'obbligo di autofattura se la cessione o prestazione sia stata effettuata dalla stabile organizzazione in Italia del soggetto estero (art. 17, c. 4).

Le norme non indicano un criterio per riconoscere se le prestazioni sono rese da una stabile organizzazione o dalla casa madre stabilita all'estero. Pertanto, in ogni caso, si dovra' dimostrare di avere operato in buona fede e di avere usato la dovuta diligenza per identificare il committente.

Soggetti non residenti che acquistano da soggetti non residenti - Quando entrambi, cedente e acquirente, sono stabiliti fuori d'Italia, e la cessione o prestazione e' territorialmente rilevante in Italia, non e' applicabile il reverse charge, ma il cedente prestatore dovra' aprire una posizione iva in Italia (ad es. identificandosi direttamente) ed emettere fattura con iva italiana, a cui seguiranno tutte incombenze connesse (registrazione, versamento, etc). (RisAE 89_2010)

Operazioni esenti IVA - Secondo l'Agenzia il contribuente – con riferimento ai servizi ricevuti – non e' soggetto agli obblighi di emissione della “autofattura” quando lo stesso non sia tenuto alla fatturazione dei servizi della stessa tipologia che fossero dallo stesso effettuati. In via esemplificativa, quindi, un soggetto che riceva servizi di finanziamento o di assicurazione non dovrà procedere all’emissione della “autofattura” e alla annotazione della stessa, posto che per i servizi di finanziamento e di assicurazione a propria volta resi opera l’esonero dall’emissione della fattura di cui all’articolo 22, primo comma, n. 6, del d.P.R. n. 633. Del pari, le banche e le società finanziarie, esonerate dall’obbligo di fatturazione per tutti i servizi resi dal n. 5) del predetto articolo 22, primo comma, non sono tenute agli obblighi di emissione della “autofattura” e ai connessi obblighi di annotazione, con riferimento a tutti i servizi – esenti o non imponibili – ricevuti. (CircAE 37_2011)

Direttiva comunitaria - L'Italia si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 194, paragrafo 1, della Direttiva, che consente agli Stati membri di applicare il meccanismo dell’inversione contabile anche alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti ivi non residenti, includendo pertanto nell'obbligo le prestazioni rese e le cessioni di beni effettuate da soggetti non residenti anche se identificati direttamente, o che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia.

Territorialita' della prestazione

Perche' scatti l'obbligo di emissione di autofattura la cessione o prestazione deve essere stata eseguita in Italia. Pertanto e' necessario verificare la territorialita' della prestazione in base i principi individuati dall'art. 7 e seguenti.

Operazioni nei confronti di cessionario o committente non soggetto passivo

Quando il soggetto italiano destinatario della prestazione di servizi o della cessione di beni e' un privato, il soggetto estero e' obbligato a identificarsi (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72) o a nominare un rappresentante fiscale, per versare l'iva in Italia, non potendosi applicare il reverse charge.

 

Adempimenti - emissione e registrazione di autofattura

Momento di emissione

L'autofattura va emessa al momento di effettuazione dell'operazione, come determinato dall'art. 6 del DPR 633/72. Per una descrizione sintetica Vedi anche la Tabella "Servizi con l'estero - La fatturazione delle prestazioni di servizi generici"

 

Le prestazioni di servizi generici (di cui all'articolo 7-ter), rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e` ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e' pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.

Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

Ai fini dell’individuazione di tale momento, non assume rilevanza il momento di ricezione della fattura estera (diversamente da quanto previsto, in materia di acquisto intracomunitario di beni - art. 39, DL 331_1993). Per .

Documento di trasporto - Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti dal documento di trasporto, all’emissione dell’autofattura (anche riepilogativa delle consegne intervenute nel corso di un mese) potrà provvedersi entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione. (CircAE 37_2011)

Per identificare il momento impositivo non si deve fare riferimento agli art. 46 e 47 del DPR 331_1983 (con riferimento al mese in cui e' ricevuta la fattura dal fornitore non residente) ma all'art. 6 del DPR 633_1972, tenendo tuttavia presente il contrasto sul punto con la Direttiva comunitaria.

Servizi di durata superiore ad un anno (art. 6, comma 3, DPR 633/2 e art. 64, Direttiva 2006/112/Ce) - Le prestazioni di servizi generiche disciplinate dall'articolo 7-ter che siano rese da un soggetto comunitario ad un committente nazionale in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno, e per le quali non sia prevista la corresponsione nel predetto arco temporale di acconti o pagamenti anche parziali, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino alla conclusione delle prestazioni medesime.

Ad esempio (CircAE 37_2011): un artigiano francese esegue, dal 1° aprile 2011 di un servizio di manutenzione (per cui non siano previsti acconti o pagamenti parziali in corso d’opera) ad un imprenditore italiano. In tal caso l’imprenditore italiano committente in data 31 dicembre 2012 dovrà emettere autofattura, con riferimento al servizio fornitogli in ciascun anno (o in un arco temporale superiore, come visto nell’esempio precedente),

Il corrispettivo - base imponibile – deve essere quantificato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972. ossia in base alle “spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi”. Secondo l’Agenzia la base imponibile da indicare nell’autofattura è determinata rapportando il corrispettivo totale pattuito dalle parti (da corrispondersi a fine prestazione) alla quota parte di servizio che è stata resa nel momento in cui si rileva l’ultimazione della prestazione, e cioè alla fine di ciascun anno solare. Continuando l’esempio: si ipotizzi che la durata del contratto di manutenzione sia di 5 anni e il corrispettivo da corrispondere al termine di tale periodo sia di 100.000 euro. Con riferimento alla data del 31 dicembre 2012, l’imprenditore italiano dovrà emettere un’autofattura in cui indicherà, come base imponibile 35.000 euro, dati dalla seguente formula:

B:A=D:100.000

dove:

A) durata del contratto di manutenzione: 60 mesi

B) durata della prima tranche del servizio di manutenzione: 21 mesi (1° aprile 2011 – 31 dicembre 2012)

C) quota percentuale del servizio fornito sino al 31 dicembre 2012: 35 per cento

D) applicazione di tale percentuale al corrispettivo totale pattuito: 35.000 euro (35 per cento di 100.000 euro).

 

Servizi ricevuti - Identificazione del momento di effettuazione - problemi

Nel caso di prestazioni a operatori extraUE, sul committente nazionale grava l'onere di identificare il momento in cui la prestazione richiesta e' terminata. Ma e' il prestatore del servizio a sapere quando la prestazione e' completata.

Non e' rilevante il momento in cui arriva la fattura del prestatore UE. La fattura puo' arrivare prima o dopo il completamento della prestazione. E' invece rilevante il momento in cui il servizio si considera reso (completato) perche' in tale momento il committente nazionale deve emettere autofattura.

E' utile al riguardo ricordare - ma offre una soluzione sicura - che secondo l'art. 226 punto 7, della Direttiva 2006/112, art. 226, e' obbligatorio indicare in fattura la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto, sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura.

Nel caso di prestazioni ricevute da operatori UE occorre attenersi a quanto disposto dagli art. 46 e 47 del Dl 331/1993 per gli acquisti intracomunitari. Il committente nazionale:

- se non ha ricevuto la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente autofattura. 

- se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria

 

Modalita' di emissione e registrazione

L'autofattura (ex art. 17, 2 comma) può essere emessa in un unico esemplare. Se l'operazione e' imponibile deve indicare la base imponibile, l'aliquota e l'imposta. L'autofattura va emessa anche se le prestazioni ricevute sono non imponibili o esenti. In tal caso va indicata la norma di riferimento per l'esenzione o la non imponibilita'.

L'autofattura è numerata progressivamente. Ogni anno solare la numerazione ricomincia da 1 (uno). Deve essere registrata sia nel registro delle fatture attive sia nel registro delle fatture passive, ovvero in apposito registro sezionale (RisMin 144_1999). Poiche' deve essere annotata anche tra le fatture passive riceverà il numero protocollo delle registrazioni sul registro degli acquisti.

Le autofatture dovranno avere una distinta numerazione e saranno riportate sui registri in modo da rispettare l'ordine cronologico di ciascuna numerazione. Sulla prima pagina dei registri dovranno essere indicate le serie numeriche adottate, ad es.: xx/A fatture ordinarie e xx/B autofatture. Se si utilizzano gli stessi registri per le fatture ordinarie (di acquisto e di vendita) e per le autofatture, non e' necessario stampare o registrare le autofatture ex art 17 per blocchi giornalieri. (evento MAP 26 maggio 2011)

E' possibile attribuire un’unica numerazione delle “autofatture” e a un’unica annotazione delle stesse su un apposito registro sezionale, che assume quindi il duplice ruolo di registro sezionale sia del registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che del registro degli acquisti, fermo restando ovviamente che, ancorché in presenza di un’unica annotazione, nelle liquidazioni e nelle dichiarazioni dell’imposta devono comunque distintamente trattate l’imposta a debito e l’imposta a credito relative a tali operazioni. (CircAE 37_2011)

Poiche' e' registrata sia nel registro delle fatture attive sia nel registro delle fatture passive, ovvero in apposito registro sezionale (RisMin 144_1999), l'iva a debito compensa l'iva a credito e non si determina un versamento d'imposta. Naturalmente le cause di indetraibilità previste per gli acquisti possono far si che la registrazione dell'autofattura determini un debito d'imposta.

In alternativa all'emissione di autofattura, e' possibile integrare la fattura ricevuta dal prestatore non residente con imponibile, aliquota e imposta, e attribuendole un numero progressivo, L'integrazione deve avvenire nello stesso momento previsto per l'emissione dell'autofattura. (CircMin 12_2010).

Per le prestazioni rese da soggetti extraUE, mancando la fattura del fornitore UE, deve essere emessa autofattura.

Dichiarazione Iva - L'autofattura non concorre a formare il volume di affari. Quindi - pur essendo stata registrata anche tra le fatture attive - non va indicata tra le vendite nel quadro VE. Nel modello relativo all'anno 2009, gli acquisti con autofattura - imponibile e la relativa imposta - devono essere indicati nel rigo VJ13 (detrazione per particolari operazioni), e per esercitare la detrazione i medesimi importi devono essere inclusi, distinti per aliquota, nel quadro VF (Acquisti).

L'autofattura per operazioni non imponibili o esenti va annotata sia tra le fatture emesse sia tra le fatture di acquisto, ma non va indicata nel quadro VJ della dichiarazione annuale.(CircMin 12_2010)

 

Fattura del prestatore estero

Il prestatore estero emettera' una fattura senza indicazione dell'iva, poiche' per lui la prestazione e' resa fuori dal territorio dello suo stato e' quindi non e' soggetta ad iva. Se la stessa prestazione ricevuta fosse eseguita da un soggetto nazionale ad un committente estero, sarebbe non soggetta ad iva per mancanza del requisito della territorialita'.

Secondo la sentenza UE C_90_02, un soggetto passivo debitore d'imposta per i servizi ricevuti, non e' obbligato ad essere in possesso della fattura del prestatore per esercitare il suo diritto alla detrazione.

 

Enti non commerciali

 

Sono considerati soggetti passivi - a fini della normativa in materia di territorialità - anche gli enti non commerciali dotati di partita iva (art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c)):

- poiche' svolgono sia attivita' non commerciali che commerciali (art 4, comma 4), anche quando agiscono al di fuori delle attivita' commerciali o agricole;

- o perche' identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (enti che non svolgono attivita' commerciali ma che hanno effettuato acquisti intracomunitari per un valore superiore a 10.000 euro).

Gli enti, cosi identificati sono tenuti ad applicare il reverse charge per tutti gli acquisti di beni e di servizi effettuati nello svolgimento di attivita' non commerciali, adempiendo agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalita' e nei termini previsti per gli acquisti intracomunitari, contenuti negli art 47, comma 3, e 49 del DL 331_1993, n. 331. (Art. 30-bis, DPR 633/72) (CircMIn 13_1994).

Tale soggetto:

• dovra' tenere un apposito registro in cui annotare le operazioni di acquisto entro il mese successivo a quello di effettuazione delle stesse;

• dovra' presentare telematicamente entro la fine di ciascun mese una dichiarazione relativa agli acquisti effettuati nel mese precedente e, infine,

• dovra' versare la relativa imposta entro lo stesso termine, utilizzando il modello INTRA12 approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2010.

Nella caso di un acquisto effettuato da un soggetto che esercita sia attività commerciale che attività non commerciale, l’imposta andrà applicata con emissione di autofattura secondo il meccanismo del reverse charge. Ove l’acquisto sia relativo all’attività non commerciale, non competerà il diritto alla detrazione dell’IVA afferente detto acquisto.

 

MODIFICHE NORMATIVE

 

Modifiche apportate dalla Legge 217/2011 in vigore dal 17 marzo 2012

Art. 6 – effettuazione delle operazioni

( articolo modificato dall’art. 8, comma 2, lettera a, Legge 217/2011)

Con le modifiche apportate dal Dlgs 18/2010 all'art. 6 del DPR 633/1972 si era creato un contrasto con gli art. 63 - 65 della Dir 2006/112/CE., contrasto risolto dalle modifiche apportate all'art. 6 dall’art. 8, comma 2, lettera a, della Legge 217/2011.

Nel caso di prestazione di servizi la norma nazionale e' in contrasto con la Direttiva - Secondo l'Agenzia (CircAe 37_2011) l'autofattura deve essere emessa al momento del pagamento, in quanto secondo l'art. 6, Dpr 633/72 le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Secondo la Direttiva, invece, dal 1 gennaio 2010 per le prestazioni di servizio il momento impositivo coincide con l'effettuazione della prestazione e non con il momento di pagamento (art 63 e 65, Direttiva 2006/112/Ce). (Vedi Prestazioni di servizio - momento impositivo)

 

Periodo tra il 1 gennaio 2010 ed il 19 febbraio 2010

Per effetto del ritardato recepimento nella legislazione nazionale delle modifiche apportate dalla Dir 2008/8/CE, nel detto periodo sono ammesse entrambe le soluzioni. Quindi non saranno sanzionate le situazioni in cui il soggetto non residente identificato o con rappresentante fiscale in Italia abbia emesso fattura e versato l'iva, ed il cessionario abbia detratto tale iva, anziche' applicare il reverse charge,

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2009

Fino al 31 dicembre 2009, gli obblighi in materia IVA erano assolti dal cessionario o committente con il meccanismo del reverse charge solo nel caso in cui il soggetto passivo non si fosse identificato in Italia, ne direttamente ne tramite rappresentante.

Il reverse charge era comunque obbligatorio nel caso in cui il soggetto non residente fosse identificato ai fini IVA in Italia per le prestazioni già disciplinate dall’articolo 7, quarto comma, lettera d), del d.P.R. n. 633 e dall’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e, fino alla sua soppressione, 8, del decreto legge n. 331.

Per tali prestazioni, il debitore dell’imposta era da individuarsi nel committente stabilito in Italia, anche quando il prestatore non residente fosse ivi identificato ai fini IVA.

Questi erano i servizi alla lettera d, del quarto comma, dell'art. 7, non piu' in vigore:

- Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto

- Cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti (le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'art. 3)

- Interpreti e traduttori

- Prestazioni pubblicitarie

- Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica e legale

- Comprese quelle di formazione e di addestramento del personale

- Servizi di telecomunicazione

- Prestazioni di servizi di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese tramite mezzi elettronici

- Operazioni bancarie, finanziarie e assicurative

- Cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti

- Prestazioni di intermediazione inerenti alle prestazioni immateriali

- Prestazioni inerenti all'obbligo di non esercitarle,

- Prestazioni relative a prestiti di personale

- Concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica,

- Servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati,

rev 20 apr 2012