Sanzioni per omesso o insufficiente versamento di IVA

 

Per l' omesso o insufficiente versamento di IVA la sanzione e' pari al 30% dell'importo non versato (art. 13, D.lgs 471_1997). Si applica a tutti i tipi di versamenti (saldi, acconti, liquidazioni mensili e trimestrali, da dichiarazione annuale etc) anche se l'importo non versato e' definito a seguito di accertamento.

Se la violazione riguarda debiti assistiti da garanzia, la sanzione per i primi 15 giorni e' pari al 2% per ogni giorno di ritardo.

Se l'omissione riguarda il versamento di Iva di gruppo la sanzione e' irrogata alla controllante.

Errori rilevati in sede di controllo formale della dichiarazione - La sanzione (pari al 30 % dell'IVA versata in meno o del credito dichiarato in piu' - art. 2 del D.Lgs. n. 462_1997), se e' pagata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso (o comunicazione) la sanzione si riduce al 10% (riduzione pari a 1/3 del 30%) (CircMin 100_2000). Ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Vedi Avvisi bonari a seguito di controlli automatici

Errori rilevati in sede di accertamento - acquiescenza - Quando l'omissione di versamento e la sanzione sono comunicati con atto di accertamento, se il contribuente paga entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, la sanzione si riduce di un 1/4. (art. 15, Dlgs 218_1997. Vedi Avviso di accertamento - acquiescenza

 

Ravvedimento per omesso o insufficiente versamento di IVA

 

Per le violazioni commesse dal 1 febbraio 2011 aumenta il costo del ravvedimento: le riduzioni passano da un dodicesimo ad un decimo, da un decimo ad un ottavo (Legge di stabilita' 2011)

Dal 1.1. 2012 l'interesse legale e' aumentato al 2,5%

 

IL RAVVEDIMENTO PER OMESSI VERSAMENTI - In sintesi

Il ravvedimento si perfeziona solo dopo il pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi. Diversamente il ravvedimento non è valido.

La sanzione

a) pari al 3,00 % (1) del pagamento non effettuato, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento ;

b) pari al 3,75 %, (1) se il pagamento del tributo avviene oltre il termine di 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Il codice tributo e' : 8904 sanzione pecuniaria IVA.

Gli interessi

Gli interessi moratori vanno calcolati al tasso legale (1,5 % dal 1.1.2011 -  2,5 % dal 1.1.2012) indicandoli separatamente utilizzando il codice tributo :1991 interessi su ravvedimento IVA.

Il calcolo degli interessi si effettua secondo la seguente formula:

I = C x R x N/365

dove C è il capitale (nel caso di specie, l’imposta da versare), R è il saggio d’interesse legale, N è il numero di giorni di ritardo e 365 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile.

 

Per invogliare il contribuente ad una condotta diligente e indurlo ad effettuare anche tardivamente l'adempimento degli obblighi tributari, la disciplina del Ravvedimento ha previsto la riduzione della sanzione, qualora il contribuente - spontaneamente - provvede a regolarizzare le omissioni e le irregolarita' commesse. (art. 13 del D.Lgs. 472_1997)

Condizioni per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni:

La disciplina del Ravvedimento è utilizzabile semprechè:

a) La violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

b) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se i pagamenti (tributo, sanzione e interessi) sono effettuati in tempi diversi, il ravvedimento si considerata effettuato con l'ultimo pagamento. (RisAE 67_2011)

Ravvedimento parziale - In caso di omessi versamenti e' possibile il ravvedimento parziale. Se, ad esempio, l'iva non versata per il secondo trimestre 2011 e' pari a 1.000 euro, e' possibile ravvedersi per 400, versando, entro il 30 settembre 2012, 400 euro oltre i relativi interessi e sanzioni, come dovuti per il ravvedimento. Sulla parte non ravveduta si applicheranno le sanzioni piene. (RisAE 67_2011)

Modalità del ravvedimento

La sanzione ridotta e' pari :

a) ad 1/10 del minimo, ossia al 3,00 %, (1/10 del 30%) (1) nei casi di mancato pagamento del tributo (o di pagamento in misura insufficiente), se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento (quindi se l'iva non versata e' pari a 1.000 Euro la sanzione e' pari a 37,50 Euro);

b) ad 1/8 del minimo, ossia al 3,75 %, (1/8 del 30%) (1) se il pagamento del tributo avviene oltre il termine di 30 giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

I codici tributo sono:

- 8904 sanzione pecuniaria IVA.

- 8910 sanzione pecuniaria IVA forfettaria sugli intrattenimenti.

Quindi ad. es. nel caso di omissione del versamento dovuto in sede di dichiarazione per l'anno 2009 (marzo 2010) per il conguaglio del pro-rata o della liquidazione dell'ultimo trimestre, il ravvedimento puo' essere effettuato nell'anno 2011 entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno 2010.

Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo d’imposta, interessi legali e sanzione, il ravvedimento non è valido. Per l’applicazione della riduzione occorre far riferimento alla data in cui sono stati eseguiti tutti gli adempimenti richiesti, pertanto in caso di omesso versamento, se l’imposta viene versata entro 30 giorni dalla scadenza, ma i relativi interessi o sanzioni vengono corrisposti entro i termini più ampi di un anno, la riduzione spettante sarà pari a 1/8.

In particolare, nel caso di ravvedimento entro un anno dalla violazione, se il termine originario per il versamento è scaduto il 1° gennaio 2008, il termine annuale per il ravvedimento scadrà il 1° gennaio 2009, a prescindere dalla circostanza che il 2008 sia bisestile e sia, dunque, composto di 366 giorni.

L’articolo 1187 del codice civile, relativo al computo del termine nell’adempimento delle obbligazioni, dispone che “il termine fissato per l’adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell’articolo 2963”. Ai sensi del richiamato articolo 2963, comma 4, del codice civile, “La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese”. Ciò significa che se il periodo viene espresso in anni, mesi o giorni, esso è compiuto allo scadere dell’anno, del mese, del giorno senza tener conto se il mese sia di 28 o 31 giorni o se l’anno sia bisestile (in tale senso si è più volte espressa la Suprema Corte, sentenze 3 giugno 2003, n. 8850; 15 marzo 2001, n. 3773; 8 gennaio 2001, n. 200, 7 luglio 2000, n. 9068). (RisMin 296_2008)

Gli interessi

Contestualmente (lo stesso giorno) al pagamento della sanzione devono essere pagati gli interessi moratori calcolati al tasso legale (1,5 % dal 1.1.2011 -  2,5 % dal 1.1.2012) indicandoli separatamente

Il codice tributo:1991 interessi su ravvedimento IVA.

Il calcolo degli interessi moratori dovuti per ritardo nel versamento del tributo, o della differenza , per i giorni del calendario civile che decorrono dal giorno in cui scadeva il termine previsto per l’adempimento al giorno in cui si effettua il versamento, si effettua secondo la seguente formula:

I = C x R x N/365

dove C è il capitale (nel caso di specie, l’imposta da versare), R è il saggio d’interesse legale, N è il numero di giorni di ritardo e 365 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile.

A tale fine, è necessario che al denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l’anno civile (365), anche quando l’anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile). (RisMin 296_2008)

Al numeratore deve essere sempre indicato il numero effettivo di giorni di ritardo nel versamento, posto che gli interessi moratori sono dovuti fino al momento del versamento del tributo o parte del tributo dovuto e che gli stessi maturano “giorno per giorno”.

Modalità di versamento

Il versamento va eseguito utilizzando il modello F24. In pratica con lo stesso F24 saranno pagati: il tributo omesso, gli interessi, la sanzione. Non è possibile rateizzare le somme dovute a titolo di Ravvedimento.

Omesso o insufficiente versamento dell'iva dovuto in base alla liquidazione trimestrale

In tal caso per i contribuenti Iva trimestrali tenuti a maggiorare le somme da versare dell’1 per cento, gli interessi legali e la sanzione ridotta vanno calcolati sulla base dell’importo comprensivo di tale maggiorazione:

Esempio: Per effetto di una errata registrazione, la liquidazione del primo trimestre e' stata erroneamente cosi' effettuata:

Iva dovuta : 1.500,00 Euro

Iva versata il 16 maggio 2010 con la maggiorazione del 1%: 1.515,00

Rilevato e corretto l'errore, la liquidazione corretta evidenzia i seguenti valori:

Iva dovuta : 3.500,00 Euro

Iva da versare con la maggiorazione del 1%: 3.535,00

Quindi per eseguire il ravvedimento dovranno essere versati i seguenti importi, prevedendo di effettuare il versamento entro il 31 gennaio 2011:

Iva (cod. 6031) : 2.020 Euro - (3.535 - 1.515)

Interessi (cod. 1991) : 15,25 Euro (260 giorni di ritardo)

Sanzioni (8904) : 75,75 Euro (3% di 2.020)

 

Piu' violazioni tra loro connesse

In genere non e' sufficiente il ravvedimento di una violazione per sanare le violazioni prodromiche (che l'hanno generata) e quelle conseguenti. Cosi' il ravvedimento per l'omessa fatturazione non fa venir meno la violazione dell'omesso versamento e della errata dichiarazione.

Soluzioni alternative a seguito di omissione di versamenti

Il contribuente che ha omesso un versamento di iva puo':

- attuare il ravvedimento nei termini e con le modalita' previste;

- non fare il ravvedimento e attendere l'esito del controllo automatico (formale) e l'arrivo dell'avviso bonario, e pagare l'avviso con la sanzione al 10%;

- non pagare l'avviso, e pagare alla notifica della cartella esattoriale, la sanzione piena al 30% (oltre diritti di notifica)

Note

(1)

Dal 29 novembre 2008 al 31 gennaio 2011 (art. 16 del DL 185_2008):

- entro 30 giorni 1/12, ossia il 2,50 %, della somma non versata,

- oltre 30 giorni 1/10, ossia il 3,00 %, della somma non versata

Le nuove misure si applicavano a tutte le fattispecie di regolarizzazione perfezionate a decorrere da tale data, anche se aventi ad oggetto violazioni commesse in tempo anteriore. In altri termini, le nuove disposizioni riguardavano tutte le violazioni ancora suscettibili di ravvedimento, ossia tutte le violazioni commesse, non ancora contestate e non già ravvedute (CircMin 10_2009)

Precedentemente erano:

- entro 30 giorni 1/8, ossia il 3,75%, della somma non versata,

- oltre 30 giorni 1/5, ossia il 6,00%, della somma non versata

rev 28 gen 2012