L'autorizzazione per effettuare cessioni ed acquisiti intracomunitari di beni.

(art. 35 DPR 633/72, come modificato dall'art. 27, DL 78/2010)

(Provv Dir Agenzia del 29 dicembre 2010 - 2010/188381)

(Provv Dir Agenzia del 29 dicembre 2010 - 2010/188376)

(Comunicato stampa del 26 gennaio 2010)

(Comunicato stampa del 27 gennaio 2010)

(CircAE n.39 del 1 agosto 2011)

 

I soggetti passivi che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni e di servizi in ambito comunitario, devono essere preventivamente autorizzati dalla Agenzia delle Entrate. (CircAE 39_2011). L'autorizzazione si concretizza con l'inserimento del soggetto autorizzato nell'archivio VIES.

Si tratta di un sistema basato sul "silenzio assenso" . Se non viene emanato da parte dell'Agenzia un provvedimento di diniego dell'autorizzazione entro i 30 giorni, vuol dire che il soggetto e’ autorizzato ad effettuare operazioni intracomunitarie da 31esimo giorno. Durante i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda non si possono porre in essere cessioni e acquisti di beni intracomunitari.

In assenza dell’autorizzazione i soggetti che cedono o acquistano da Paesi comunitari devono effettuare acquisti solo nella veste di privati agli effetti dell’IVA.

VIES e' un archivio informatico consultabile su internet. Consente di verificare se il soggetto, identificato da un numero di partita IVA rilasciato dall'Italia o da uno Stato membro, e' abilitato ad effettuare operazioni intracomunitarie.

La verifica è effettuata a partire dalla base di dati IVA nazionale dello Stato membro selezionato, poiché non esistono basi di dati IVA a livello comunitario. Per effettuare la verifica, le richieste sono inviate alle basi di dati nazionali attraverso un servizio Intranet protetto che collega tra loro le amministrazioni doganali e tributarie nazionali.

Soggetti interessati

E' interessata la generalita' dei soggetti che esercitano attivita' d'impresa e lavoro autonomo. In particlare sono tenuti a richiedere l'autorizzazione:

- i soggetti non residenti identificati in Italia direttamente o tramite un rappresentante fiscale;

- i soggetti "minimi" (art. 1 , commi 96 e seg. L. 24/2007);

- enti non commerciali che non effettuano alcun tipo di attività commerciale, neanche in via secondaria, qualora siano tenuti ad identificarsi ai fini IVA poiché hanno superato la soglia di 10.000 euro relativa agli acquisti intracomunitari ovvero hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia;

- produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, comma 6) devono chiedere l’inclusione nell’Archivio VIES nel caso di opzione per la tassazione in Italia, ovvero di superamento della soglia di 10.000 euro relativa agli acquisti intracomunitari.

 

Modalità di presentazione della domanda

- Per i soggetti che iniziano l’attività e che sono quindi tenuti alla presentazione dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali o lavoratori autonomi) è sufficiente indicare nel quadro I “operazioni intracomunitarie” l’ammontare presunto degli acquisti e delle cessioni di beni e servizi. Vanno indicate anche le prestazioni di servizi fuori dal campo di applicazione iva ai sensi dell'art. 7-ter rese a committenti soggetti passivi in altri Paesi Ue, ed ivi soggette ad iva. Per gli enti non commerciali che intendono compiere operazioni intracomunitarie, è sufficiente barrare la casella C del quadro A del modello AA7.

- Per i soggetti già in possesso di partita Iva, la dichiarazione va redatta in carta libera e presentata a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’istante stesso. (vedi modello) La domanda va presentata a mano, per raccomandata, o tramite posta elettronica certificata (PEC). Con riferimento a quest’ultima modalità, sono ritenute validamente presentate le istanze allegate a messaggi PEC che siano sottoscritte digitalmente dal contribuente nonché quelle allegate a messaggi PEC, sottoscritte e presentate dal contribuente mediante copia per immagine dell’istanza (firmata) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell’istante stesso. Le istanze presentate per il tramite di un soggetto delegato, devono essere accompagnate dalla copia fotostatica di un documento di identificazione del delegante (CircAE 39_2011).

- I soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR - art. 35-ter )devono presentare domanda esclusivamente al Centro Operativo di Pescara. (CircAE 39_2011)

Al fine di evitare contestazioni o situazioni sanzionabili, e' necessario, prima di operare, verificare che il proprio codice iva sia presente nell'archivio VIES.

Autorizzazione e diniego

L'autorizzazione si intende concessa dopo 30 giorni dalla presentazione della domanda. Durante i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda non si possono porre in essere operazioni intracomunitarie.

L'inclusione nell'archivio delle partite iva autorizzate (Vies), e' consultabile su Internet. Si tratta di un sistema basato sul "silenzio assenso".

Diversamente entro i 30 giorni viene emanato da parte dell'Agenzia il provvedimento di diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento (2010/188376) che stabilisce il diniego non precisa i termini di comunicazione al contribuente che tuttavia ha il diritto di impugnarlo.

Operazioni straordinarie

In caso di fusioni, trasformazioni etc. puo' avvenire che il soggetto inscritto nel registro Vies cessi e l'attivita' prosegua con un soggetto non iscritto. Per evitare interruzioni e proseguire, senza soluzione di continuità, l’operatività intracomunitaria del soggetto già incluso nell’Archivio VIES il soggetto interessato puo’ inviare anticipatamente all’Agenzia delle entrate un istanza per la valutazione finalizzata all’inserimento nell’Archivio VIES della posizione risultante dalla trasformazione, ad un momento anteriore alla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dell’istanza contenenti la manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie.

La detta istanza deve pervenire in tempo utile alla effettuazione di tutti i riscontri necessari alla valutazione della posizione ai fini dell’eventuale rilascio di una specifica certificazione da parte dell’Agenzia delle entrate che attesti che la posizione è da considerare già presente nell’Archivio VIES, anche se il materiale inserimento avverrà automaticamente, una volta decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività o dell’istanza contenenti la manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie (il rilascio della certificazione non può peraltro avvenire prima di quest’ultima data). (CircAE 39_2011)

Tale certificazione potrà quindi essere utilizzata dal contribuente nei confronti delle controparti comunitarie fino a quando la posizione non sarà inclusa nell’Archivio VIES

 

Diniego e revoca dell'autorizzazione

Motivazioni che portano al diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate:

● Mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi,che comportano cessazione d’ufficio della partita Iva.

● autorizzati.

● Analisi del rischio in base ai criteri individuati nel provvedimento Vies.

● Riscontro dell’esattezza e completezza del dati forniti per l’identificazione Iva.

● Soggetto non più attivo.

● Soggetto che abbia dichiarato dati falsi o abbia omesso di dichiarare dati rilevanti per l’identificazione.

● Gravi inadempimenti agli obblighi Iva nei cinque periodi d’imposta precedenti.

● Coinvolgimento in frodi fiscali del titolare dell’impresa individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci.

● Altri elementi di criticità in possesso dell’amministrazione.

Impugnazione dei provvedimenti di diniego o revoca

I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili innanzi alle Commissione tributarie. A proprio rischio (potrebbero scadere i termini per il ricorso) e' possibile presentare istanza di autotutela alla struttura che ha emesso l'atto (Direzione Provinciale, Centro Operativo di Pescara, Direzione Regionale)

Rinuncia alla autorizzazione - E' prevista la possibilita' di retrocedere dalla volonta' di essere autorizzati alle operazioni intracomunitarie. Ma non se ne vede l'utilita'.

Verifiche dell’agenzia

L’Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti entro sei mesi dalla ricezione della domanda, e successivamente all’autorizzazione, effettua verifiche periodiche. L’autorizzazione potra’ essere revocata in qualsiasi momento.

 

Sanzioni

La norma nulla prevede per l’eventualità in cui il contribuente, privo di autorizzazione, effettui comunque operazioni intracomunitarie.

Secondo l'Agenzia (CircAE 39_2011) eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non autorizzato devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, e saranno sanzionate ai sensi dell’art. 6, Dlgs 471/1997, qualora l’operazione sia stata invece assoggettata al regime fiscale IVA proprio della cessione/prestazione intracomunitaria effettuata da un soggetto passivo. Sembra quindi che il soggetto privo di autorizzazione:

- se acquista o vende senza applicazione dell'Iva e' punito con un sanzione pari al 100% dell'imposta non applicata;

- se acquista pagando iva estera o vende applicando Iva nazionale non e' sanzionato.

Sembra comunque possibile l'applicazione della sanzione ex art. 11 del Dlgs 471/97 per omessa comunicazione prescritta da una legge tributaria: da 258 a 2.065 euro.

E' stata anche prospettata l'ipotesi che chi acquista beni o servizi intracomunitari senza essere autorizzato - anche se ha pagato l'iva all'estero - sara' tenuto a pagare l'ìva in Italia, poiche' il meccanismo del reverse charge non e' derogabile. Oppure l'operazione dovra' essere considerata come realizzata al di fuori dalla attivita' economica del soggetto.

Per evitare sanzioni e' necessario per ogni operazione verificare sul sistema VIES la situazione della controparte. Un soggetto gia' autorizzato puo' essere successivamente revocato.

 

Casi

 

Azienda con partita IVA inglese vende a soggetti italiani. Al controllo VIES la partita IVA di nuovi clienti (che presumibilmente non hanno mai effettuato prima acquisti all'estero) viene definita "codice iva non attribuito". Conseguenze - leggi tutto

1. - Non serve l'autorizzazione per operare con operatori esteri comunitari in franchigia iva nel loro Paese. Ad esempio in Gran Bretagna la partita iva non e' obbligatoria sino a 60 mila sterline. Chi opera con un operatore in franchigia in Gran Bretagna non mette in atto operazioni intracomunitarie e deve comportarsi come se l'operatore inglese fosse un privato. (telefisco 2011)

2. - L'ente non commerciale che effettua cessioni/acquisti intracomunitarie occasionalmente, se non autorizzato deve pagare sia l'iva al fornitore estero sia in Italia. (telefisco 2011)

 

Prima applicazione

Prima applicazione - Alcuni soggetti, quali quelli che nel 2010 hanno presentato gli elenchi intrastat, sono automaticamente autorizzati e non devono presentare domanda.

Soggetti che hanno iniziato l’attività prima del 31 maggio 2010

Devono presentare domanda e attendere 30 giorni

in assenza di domanda esclusione dal 28 febbraio 2011

Soggetti che nel corso degli anni 2009 o 2010 hanno trasmesso modelli Intrastat sia con riferimento ai beni, ma anche per i servizi resi o ricevuti in ambito Ue, e che hanno presentato la dichiarazione annuale Iva per l’anno 2009 (1)

Sono autorizzati – non devono presentare domanda

 

I contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Dl n.78/2010) e che abbiano segnalato l’intenzione di effettuare operazioni Ue o che abbiano presentato nel secondo semestre 2010 elenchi Intrastat

Sono autorizzati – non devono presentare domanda

 

Soggetti che hanno dichiarato l'inizio dell'attività a partire dal 31 maggio 2010 senza manifestare la volontà di operare in ambito intracomunitario

Devono presentare domanda e attendere 30 giorni

in assenza di domanda esclusione dal 28 febbraio 2011

(1) Chi invia il modello intrastat a Gennaio 2011 per operazioni effettuate a Dicembre 2010, e' autorizzato e non deve presentare domanda (telefisco 2011)

Chi non rientra tra i contribuenti automaticamente abilitati ad effettuare cessioni intracomunitarie, deve presentare domanda entro il 29 gennaio 2011; non presentando domanda, dal 28 febbraio 2011 non potra' effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni (sara' escluso dall’archivio informatico VIES)

In base alla data di presentazione della domanda si possono verificare le seguenti situazioni:

domanda presentata entro il 29 gennaio 2011

Non saranno esclusi il 28 febbraio 2011

Possono operare sino al 28 febbraio 2011 ?

domanda presentata oltre il 29 gennaio 2011

Esclusione il 28 febbraio 2011 ed eventuale riammissione (se tutti i requisiti sono rispettati) 30 giorni dopo la data di dichiarazione di volontà. (es. presentazione 12 febbraio – iscrizione nel Vies il 15 marzo 2011).

Non possono operare sino al 28 febbraio 2011 ?

In entrambi i casi non e’ chiaro se tutti i soggetti possono operare comunque sino al 28 febbraio 2011. Secondo la logica del provvedimento, si.

Sanzioni

Non sono sanzionabili le operazioni effettuate sino al 31 luglio 2011 in difetto della prescritta autorizzazione. (CircAE 39_2011)

rev 12 ott 2011